La Previdenza Complementare in dichiarazione dei Redditi – Come ottenere i vantaggi fiscali –
È tempo di dichiarazioni dei redditi! In questo periodo, gli aderenti alla Previdenza Complementare possono beneficiare di uno dei vantaggi fiscali che rendono questo tipo di investimento uno dei più convenienti tra quelli presenti sul mercato: la deduzione dal reddito IRPEF dei versamenti ai Fondi Pensione.
Con la presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente al fine di ridurre il proprio carico fiscale, può usufruire di diverse agevolazioni suddivise tra oneri deducibili (abbattono l’imponibile) e oneri detraibili (abbattono l’imposta).
Sono preferibili le agevolazioni che consentono la deduzione dal reddito imponibile in quanto consentono di ottenere un maggior risparmio fiscale.
I contributi versati a forme di Previdenza Complementare sono deducibili dal reddito fino alla soglia annua di 5.164,57 euro, somma in cui rientrano anche i contributi versati dal datore di lavoro. Fermo restando il suddetto limite complessivo, la deduzione spetta anche se l’onere è sostenuto per familiari fiscalmente a carico.
Il reddito da cui dedurre i contributi può essere di vario tipo (dipendente, autonomo, di impresa, ecc.).
L’eventuale trattamento di fine rapporto (TFR) destinato al Fondo Pensione non è deducibile (di conseguenza non rientra nel limite massimo di deducibilità).
La deduzione è ammessa sia che si tratti di contributi volontari sia per i contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Possono usufruire dell’agevolazione anche coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile, prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
Con il meccanismo della deducibilità, quindi, i contributi versati alla Previdenza Complementare sino al limite di 5.164,57 euro, non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF. L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del contribuente.
Ad esempio, per un aderente che versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000 euro ed è tassato con aliquota marginale IRPEF del 23%, il costo effettivamente sostenuto sarà pari a 770 euro, con un risparmio fiscale, in termini di minori imposte da versare, pari a 230 euro. Se poi l’aliquota di tassazione del reddito del contribuente è più elevata il risparmio fiscale sarà ancora maggiore.
Nella tabella seguente si riporta il risparmio fiscale che si otterrebbe con il versamento massimo deducibile, in base a diverse ipotesi di reddito annuo e alla relativa aliquota marginale IRPEF applicabile.
Ovviamente, per ottenere la deduzione fiscale, è necessario che il contribuente abbia un debito IRPEF da pagare. Altresì, qualora il soggetto non abbia potuto fruire della deduzione poiché incapiente o non presenti dichiarazione dei redditi, i contributi versati e non dedotti non saranno tassati al momento della liquidazione della prestazione. In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al suddetto limite, l’importo residuo della deduzione non utilizzata non può essere utilizzato nei periodi di imposta successivi.
Le prestazioni erogate dal fondo di previdenza possono essere corrisposte:
- in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato;
- in forma di rendita (periodica).
Per evitare una doppia tassazione è necessario che l’aderente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione. Infatti, la quota di rendita pensionistica ed eventualmente di capitale (fino al massimo del 50%), che deriva dai contributi non dedotti fiscalmente è esente da imposte. Se, invece, i contributi non dedotti non vengono comunicati, si pagheranno le imposte anche su quelle quote.
Si ricorda che alle prestazioni erogate, sia in forma di capitale, sia come rendita, è applicata una ritenuta, a titolo d’imposta, del 15%. Tale aliquota è ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, che abbassa l’aliquota al 9%.
Come usufruire della deduzione in dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E, del 4 aprile 2017, fornisce alcuni chiarimenti per rappresentare nel modo corretto i versamenti alla Previdenza Complementare in dichiarazione dei Redditi e fruire della deduzione fiscale.
I contributi versati a forme di previdenza complementare devono essere indicati nel quadro E del modello 730 o nel quadro RP del modello Unico, al fine di beneficiare della deduzione fiscale. Tali contributi devono essere indicati al rigo E27, oppure al rigo E28 se si tratta di contributi relativi a lavoratori di prima occupazione.
Sono di seguito riportati i 5 punti (i righi E27-E31), previsti per ottenere il beneficio fiscale che devono essere compilati in base alle diverse situazioni in cui si può trovare l’aderente.
Rigo E27: Contributi a deducibilità ordinaria
Devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 del rigo in esame, corrispondono ai dati riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica (CU) se è indicato il codice “1” nel punto 411 della CU.
Nel dettaglio:
- nella colonna 1 è necessario indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile, di cui al punto 412 della Certificazione Unica. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 421 della CU compilato) indicare in questa colonna l’ammontare del punto 412 della CU diminuito dell’importo indicato al punto 422 della CU, riferito alla previdenza complementare per familiari a carico e dedotto dal reddito di lavoro dipendente;
- nella colonna 2 si indica l’ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione (contributi non esclusi dall’imponibile) e pertanto è necessario riportare l’importo del punto 413 della CU, più le somme versate alle forme pensionistiche individuali. Tale importo deve essere diminuito dell’eventuale importo non escluso dal reddito riferito alla previdenza complementare per familiari a carico (indicato al punto 422 della CU).
Rigo E28: Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.
Se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di €. 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra €. 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad €. 2.582,29. Ad esempio, se il contribuente nei primi cinque anni di iscrizione versa complessivamente 24.822,85 euro, incrementerà la sua deduzione dal sesto anno di un importo pari a 1.000 euro (differenza tra 25.822,85 e 24.822,85), mentre se versa 22 mila euro, incrementerà la sua deduzione di 2.582,29 euro.
Se nel punto 411 della CU è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della CU. Nel dettaglio:
- In colonna 1: deve essere riportato l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della CU;
- In colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP27 a RP31, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 413 della CU, che il sostituto non ha dedotto dall’imponibile e il risultato della seguente operazione: 5.164,57 – l’importo di colonna 1 rigo 28;
Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra descritte per poter fruire del maggior limite di deducibilità, il limite di 5.164,57 euro deve essere aumentato, fino ad un massimo di euro 2.582, del seguente importo: 25.822,85 euro – contributi versati nei primi 5 anni.
Rigo E29: Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario
Il rigo E29 è riservato ai lavoratori iscritti ai fondi in situazione di squilibrio finanziario, per i quali non si applica il limite di deducibilità ordinario. Si tratta dei dipendenti codificati con 2 nel punto 411 della CU 2017, i cui versamenti riportati nei punti 412 e 413 della certificazione devono corrispondere a quanto esposto nel rigo suddetto.
In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:
- al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;
- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza tra 5.164,57 euro e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario.
Rigo E30: Contributi versati per familiari a carico
È possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare “fiscalmente a carico“.
Infatti, se il familiare a carico non può dedurre per intero i contributi versati, la parte di contributo che rimane può essere dedotta da chi lo ha a carico e ha effettuato il versamento.
Si ricorda che un familiare, per essere considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti.
La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.
Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.
Se i tali contributi sono stati versati tramite il datore di lavoro, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E30) corrispondano ai punti 422 e 423 della CU 2017.
Rigo E31: Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici
Una precisa deroga viene prevista in merito alla disciplina sulla deducibilità dei contributi versati dai dipendenti pubblici ai fondi di previdenza negoziale (ad esempio Fondo scuola Espero) disponendo che tali contributi siano assoggettati alla disciplina prevista fino al 31 dicembre 2006.
Per tali soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque a 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.
Le citate regole si applicano anche nel caso di lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione iscritti ai medesimi fondi negoziali.
Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della CU 2017 è riportato il codice 4, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1, 2 e 3 (del Rigo E31) corrispondano a quanto indicato rispettivamente nei punti 412, 414 e 413 della CU 2017.
In caso di versamenti effettuati non per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, versamenti a fondi individuali) occorre verificare la corrispondenza dell’importo inserito in dichiarazione (colonna 2, per i righi da E27 a E30, e colonna 3 per il rigo E31), con quelli indicati nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.
L’Agenzia delle Entrate, con la suddetta Circolare n. 7/E , precisa che nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
Inoltre, considerato che la soglia di deducibilità (esclusi i casi particolari) di 5.164,57 euro è complessiva, cioè vi concorrono tutti i versamenti effettuati nell’anno anche verso fondi diversi e da parte di sostituti diversi, in presenza di due o più CU, coloro che predispongono la dichiarazione dei redditi dovranno verificare l’eventuale presenza dell’annotazione “CC” (specifica per la Previdenza Complementare) per accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.
Se il contribuente, presenta oltre alla CU anche le eventuali certificazioni rilasciate da un fondo pensione aperto, senza l’indicazione che il contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, sarà il contribuente stesso a dover specificare per iscritto sulla certificazione del fondo che l’importo versato non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente.
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