
APE volontario: un prestito prima della pensione
L’APE “volontario” (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) consiste in un prestito erogato mensilmente da un istituto bancario che il lavoratore, potrà scegliere di percepire, in sostituzione o in aggiunta allo stipendio, quando gli manca poco alla pensione.
Il prestito può essere richiesto:
- per lasciare l’attività lavorativa prima di quanto previsto dalla normativa vigente;
- perché ci si trova senza occupazione;
- in maniera complementare allo stipendio, senza cessare il rapporto di lavoro.
Quando il lavoratore raggiungerà i requisiti per la pensione di vecchiaia, il prestito ottenuto sarà restituito gradualmente, per i successivi 20 anni, con rate di ammortamento mensili, trattenute direttamente sulla pensione erogata.
L’APE necessita di una polizza assicurativa obbligatoria a copertura del rischio di premorienza, che comporterebbe l’impossibilità di restituire il prestito avuto. In tal caso non ci saranno conseguenze nemmeno sulla eventuale pensione ai superstiti, che verrebbe pagata senza decurtazioni per i rimborsi.
L’APE “volontario” si differenzia dall’APE “sociale”, che si caratterizza per diversi requisiti e finalità, come già esposto nel nostro precedente post (clicca qui per maggiori informazioni).
Il recente decreto attuativo della norma prevista dalla Legge di Stabilità 2017, firmato il 4 settembre scorso dal Presidente del Consiglio (ancora in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale), ha stabilito i criteri e le modalità operative dell’APE volontario.
Chi può chiedere l’APE volontario
L’Ape può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali e coloro che sono già titolari di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.
Al momento della richiesta i lavoratori devono:
- avere un’età minima di 63 anni e 20 anni di contributi;
- maturare il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
L’autorizzazione va richiesta all’INPS che verifica i requisiti e certifica il diritto al prestito. Ottenuta la certificazione si fa richiesta di APE scegliendo l’istituto finanziario che dovrà erogare il finanziamento fino al momento della Pensione e l’assicurazione per la polizza assicurativa obbligatoria a garanzia del prestito concesso. Per una completa operatività, però, mancano ancora le firme delle convenzioni con ABI e ANIA, le associazioni delle banche e delle assicurazioni.
L’APE volontario potrà essere richiesto sino al 31 dicembre 2018 e poi potrà essere rinnovato sulla base dei risultati della sperimentazione.
Quanto si può chiedere di APE volontario
L’importo massimo dell’APE volontario, per non impattare troppo sulla restituzione del prestito, varia a secondo di quanto manca alla pensione. Si potrà richiedere fino al 90% dell’importo pensionistico netto certificato, qualora il prestito sia inferiore ai 12 mesi, l’importo scende ad un massimo dell’85% nel caso di anticipo da 12 a 23 mesi, all’80% per anticipi tra 24 e 35 mesi e al 75% nel caso l’anticipo richiesto sia pari o superiore ai 3 anni rispetto al pensionamento nel regime obbligatorio. L’importo minimo richiedibile è di 150 euro al mese.
Quanto costa e cosa comporta richiedere l’APE volontario
Secondo stime del governo la rata avrà un tasso compreso tra il 2% fino al 5,5% medio annuo, ma il valore netto della decurtazione sulla pensione potrebbe essere inferiore grazie al credito d’imposta che può arrivare fino al 50% degli interessi sul prestito e sul premio assicurativo. Il prestito viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. Se il pensionato muore prima di restituire il prestito, il debito si estingue (c’è la copertura assicurativa). Se aumenta l’età per l’accesso alla pensione, per gli adeguamenti alle statistiche sulla speranza di vita, si può chiedere un allungamento del prestito per non rimanere senza finanziamento e senza pensione, in tal caso la rata di restituzione sarà più alta.
RITA: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
Il decreto attuativo dell’APE volontario rende operativa anche la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), cioè l’anticipo finanziato con l’eventuale capitale accumulato in una forma di previdenza complementare. I requisiti richiesti per richiederla sono gli stessi indicati per l’APE volontario. La RITA, a differenza dell’APE, non è un prestito, ma l’erogazione anticipata, rispetto all’età della pensione, di tutta o parte della posizione individuale accumulata su un Fondo Pensione, di conseguenza non bisognerà attendere le convenzioni con banche e assicurazioni. Ciò che occorre, per la RITA, è la certificazione dei requisiti anagrafici e di decorrenza dell’assegno previdenziale rilasciata dall’INPS. Con la pubblicazione e l’entrata in vigore del decreto attuativo, quindi, potrebbe partire la certificazione almeno per l’anticipo finanziato con la pensione complementare.
Un’opportunità per prendere in considerazione l’adesione ad un fondo pensione, un investimento reso ancora più flessibile e conveniente dall’introduzione della RITA.
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