
Il PIR in Previdenza?
La Legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha introdotto un nuovo strumento d’investimento, il PIR – Piano individuale di Risparmio che consente ai sottoscrittori di beneficiare dell’esenzione dalla tassazione sui rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati nell’ambito del piano a condizione che l’investimento abbia una durata minima di 5 anni, non superi l’importo di 30 mila euro annui per un investimento, con un limite complessivo dell’investimento pari a 150 mila euro.
I PIR sono stati istituiti per promuovere il risparmio a medio-lungo termine verso imprese radicate nel territorio italiano, per cui l’agevolazione fiscale associata al piano è condizionata al rispetto di alcuni vincoli: almeno il 70% delle risorse del piano va investito in strumenti finanziari, anche non quotati, emessi da imprese residenti in Italia e in Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia. Di questo 70%, almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese non quotate, ossia non inserite nell’indice Ftse Mib di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati borsistici europei. Al massimo, il residuo 30%, può essere investito in qualsiasi strumento finanziario (ad eccezione di quelli emessi da soggetti residenti in Stati non inclusi nella White List). Inoltre, un ulteriore vincolo impone che non più del 10% del portafoglio possa essere destinato a strumenti emessi dallo stesso emittente o emessi da un’altra società del medesimo Gruppo.
Il PIR permette al titolare di percepire i redditi di natura finanziaria senza applicazione delle imposte sostitutive e delle ritenute ordinariamente previste, a condizione che siano detenuti dal possessore per almeno 5 anni.
Il regime di esenzione riguarda sia i redditi di capitale (quali, proventi dei Fondi comuni di investimento, rendimenti di polizze assicurative, interessi e dividendi) sia i redditi diversi (capital gains), per i quali l’aliquota di tassazione è attualmente pari al 26% (o al 12,50% per gli investimenti in titoli di Stato ed equiparati).
Oltre al beneficio della detassazione delle rendite finanziarie, la disciplina prevede altresì che gli strumenti finanziari detenuti nel PIR siano esenti dall’imposta di successione. In caso di decesso del titolare del PIR, ferma l’esenzione dal tributo successorio del trasferimento per causa di morte sugli strumenti finanziari contenuti, il piano decade e l’erede non può subentrare.
Il PIR è rivolto esclusivamente a persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia, per gli investimenti effettuati al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale (non può essere sottoscritto da persone giuridiche). Ogni persona fisica può sottoscrivere un solo Piano.
Il PIR è un investimento che sta incontrando il favore dei piccoli risparmiatori, consentendo di veicolare il risparmio degli italiani verso le piccole e medie imprese nazionali, in questo contesto, si parla di un’ipotesi per il futuro: replicare i vantaggi dei piani individuali di risparmio anche ai fondi pensione.
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